- Chiunque, mentre sta esercitando una professione sanitaria in veste di libero professionista, venisse a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio, è obbligato a farne denuncia all’Autorità Giudiziaria redigendo un referto. Al contrario del rapporto però il referto non è obbligatorio:
- se espone il paziente al rischio di un procedimento penale
- se espone il libero professionista ad un possibile danno
- Uno psicologo che viene a conoscenza privatamente, nel proprio studio, quindi come libero professionista, di una violenza subita da una donna deve redigere il referto denunciando il fatto all’Autorità Giudiziaria, perché non espone la paziente, in quanto vittima, ma un’altra persona al rischio di un procedimento penale.